Il sistema del controllo doganale durante tutte le operazioni
che si effettuano durante lo "sdoganamento" è abbastanza complesso,
e mira all'ottemperanza di tutte quelle pratiche doganali previste
dalla vigente legislazione italiana. Il legislatore ha messo a
punto, infatti, molteplici fasi di controllo del trasporto
merci, sia presso la dogana di ingresso (o di uscita), che
in "remoto" tramite l'accertamento delle operazioni effettuate.
I controlli durante le pratiche
doganali, negli ultimi anni hanno visto, inoltre, un
processo d'integrazione con le norme comunitarie, norme che al
giorno d'oggi permettono di avere un sistema di traffico merci
soprattutto in ambito UE, abbastanza standardizzato. Il sistema dei
controlli doganali in Italia, punta su tre pilastri
fondamentali:
- Controlli fisici
- Controlli di conformità
- Controlli in remoto
Ognuno di questi "assi di controllo" contribuisce a garantire un
certo livello di sicurezza, essi permettono nelle varie fasi di
trasporto merci, di avere un'analisi dei rischi abbastanza
veritiera rispetto alle operazioni scorrette messe in atto.
L'integrazione di tutte le tipologie di controlli tra di essi,
innalza il sistema di "riscontro" generalizzato e permette di avere
un esame dell'accertamento di quanto dovuto, in maniera completa,
permettendo un introito per le casse dello stato che viene
quantificato nell'ordine di miliardi di euro.
All'interno di questa che è l'architrave normativa dei
controlli comunitari, l'Italia ha emanato
disposizioni tendenti a uniformare la procedura da parte dei
funzionari e delle forze di polizia presenti nei vari uffici
doganali, alle frontiere terrestre e marittime. Le circolari
emanate nel tempo, che trovano luce negli uffici dell'agenzia delle
dogane, riescono a chiarire i dubbi interpretativi riguardo tutte
le procedure da attuare in casi particolari, sia legate
all'importazione della merce che durante le esportazioni.
Quest'ultima è la prima e più importante differenziazione cui si
deve fare attenzione.
Incaso di esportazione merci, gli uffici
doganali devono innanzitutto controllare che la merce "in uscita"
non sia sottoposta a vincoli specifici (ad esempio in caso di opere
d'arte o di animali assoggettati a vincoli naturalistici), il
controllo che nella maggior parte dei casi è sia fisico, sia di
conformità, tende al rilascio della prescritta autorizzazione, che
è conosciuta con il nome di "bolla o bolletta doganale".
In caso, invece, d'importazione(un trasporto di
merce verso il territorio nazionale), gli uffici doganali devono
agire per permettere l'incasso degli oneri doganali. È questa,
forse, la fase più difficile dell'intero procedimento dei
controlli, il funzionario doganale deve innanzitutto riuscire a
catalogare la merce e accertarne la provenienza del paese
d'origine. Una volta saputi questi che sono i dati basilari, con un
mero calcolo matematico (che contempla anche il valore statistico
della merce in entrata) si quantifica il dazio
doganale e da questo deriva successivamente il calcolo
dell'Imposta sul valore aggiunta (IVA) da
incassare. Di solito tutti i calcoli trovano come punto di partenza
la dichiarazione presentata dallo spedizioniere e in possesso
dell'autotrasportatore, sovente in questo caso è operato un
controllo fisico a campione, e spesso è compiuto un controllo
successivo per verificare l'esattezza dei dati riportati sulla
dichiarazione presentata. Nel caso di mendace dichiarazione saranno
applicate le prescritte penalità pecuniarie.
Oltre a quelli appena esposti che sono i casi classici che
riguardano il trasporto merci, ci sono altri due casi
limite. Quello del transito delle merci e
quello della temporanea importazione(usata
soprattutto in caso di riparazione delle merci). In questi due casi
la presenza dei controlli doganali mira ad accertare che non siano
messi in atto delle attività fraudolenti, tendenti all'evasione dei
diritti dovuti.
Il controllo doganale è attuato in maniera regolare, e negli
anni ha trovato una soglia minima di attuazione.
Ad esempio il controllo fisico che avviene con il riscontro
effettivo, operato visivamente dai funzionari doganali, non deve
essere inferiore al 10 per cento rispetto alle merci soggette a
rendicontazione, l'esatta osservanza delle soglie minime, è
garantita dall'obbligo di redazione di un verbale di operazioni
compiute effettuate all'interno degli uffici competenti. Tale
percentuale deve essere garantita anche sul controllo dei
sigilli doganali, sigilli obbligatori in caso di
carichi in transito sul territorio nazionale o di esportazioni
temporanee.
Si deve porre l'accento anche sul fatto che il controllo merci
in dogana negli ultimi anni è stato condizionato, soprattutto in
virtù dell'Unione Europea che permette il libero transito delle
merci all'interno dei suoi confini. Sono molti, infatti, i prodotti
che entrano all'interno dei confini UE attraverso i paesi che non
hanno un sistema di controlli efficaci, e si muovono solo in
seguito all'interno dei confini dei singoli stati nazionali,
usufruendo in tal caso della sola assistenza doganale. In tale caso
lo sdoganamento UE effettuato in altri paesi, non inficia la
valenza di quello che è un controllo fondamentale e che riguarda
tutte le merci che si muovono all'interno del nostro paese, ed è
per questo che le verifiche sono soprattutto alla ricerca di
sistemi fraudolenti, messi in opera da importatori disonesti.