Il sistema del controllo doganale durante tutte le operazioni che si effettuano durante lo “sdoganamento” è abbastanza complesso, e mira all’ottemperanza di tutte quelle pratiche doganali previste dalla vigente legislazione italiana. Il legislatore ha messo a punto, infatti, molteplici fasi di controllo del trasporto merci, sia presso la dogana di ingresso (o di uscita), che in “remoto” tramite l’accertamento delle operazioni effettuate.

I controlli durante le pratiche doganali, negli ultimi anni hanno visto, inoltre, un processo d’integrazione con le norme comunitarie, norme che al giorno d’oggi permettono di avere un sistema di traffico merci soprattutto in ambito UE, abbastanza standardizzato. Il sistema dei controlli doganali in Italia, punta su tre pilastri fondamentali:

  1. Controlli fisici
  2. Controlli di conformità
  3. Controlli in remoto

Ognuno di questi “assi di controllo” contribuisce a garantire un certo livello di sicurezza, essi permettono nelle varie fasi di trasporto merci, di avere un’analisi dei rischi abbastanza veritiera rispetto alle operazioni scorrette messe in atto. L’integrazione di tutte le tipologie di controlli tra di essi, innalza il sistema di “riscontro” generalizzato e permette di avere un esame dell’accertamento di quanto dovuto, in maniera completa, permettendo un introito per le casse dello stato che viene quantificato nell’ordine di miliardi di euro.

All’interno di questa che è l’architrave normativa dei controlli comunitari, l’Italia ha emanato disposizioni tendenti a uniformare la procedura da parte dei funzionari e delle forze di polizia presenti nei vari uffici doganali, alle frontiere terrestre e marittime. Le circolari emanate nel tempo, che trovano luce negli uffici dell’agenzia delle dogane, riescono a chiarire i dubbi interpretativi riguardo tutte le procedure da attuare in casi particolari, sia legate all’importazione della merce che durante le esportazioni. Quest’ultima è la prima e più importante differenziazione cui si deve fare attenzione.

Incaso di esportazione merci, gli uffici doganali devono innanzitutto controllare che la merce “in uscita” non sia sottoposta a vincoli specifici (ad esempio in caso di opere d’arte o di animali assoggettati a vincoli naturalistici), il controllo che nella maggior parte dei casi è sia fisico, sia di conformità, tende al rilascio della prescritta autorizzazione, che è conosciuta con il nome di “bolla o bolletta doganale”.

In caso, invece, d’importazione(un trasporto di merce verso il territorio nazionale), gli uffici doganali devono agire per permettere l’incasso degli oneri doganali. È questa, forse, la fase più difficile dell’intero procedimento dei controlli, il funzionario doganale deve innanzitutto riuscire a catalogare la merce e accertarne la provenienza del paese d’origine. Una volta saputi questi che sono i dati basilari, con un mero calcolo matematico (che contempla anche il valore statistico della merce in entrata) si quantifica il dazio doganale e da questo deriva successivamente il calcolo dell’Imposta sul valore aggiunta (IVA) da incassare. Di solito tutti i calcoli trovano come punto di partenza la dichiarazione presentata dallo spedizioniere e in possesso dell’autotrasportatore, sovente in questo caso è operato un controllo fisico a campione, e spesso è compiuto un controllo successivo per verificare l’esattezza dei dati riportati sulla dichiarazione presentata. Nel caso di mendace dichiarazione saranno applicate le prescritte penalità pecuniarie.

Oltre a quelli appena esposti che sono i casi classici che riguardano il trasporto merci, ci sono altri due casi limite. Quello del transito delle merci e quello della temporanea importazione(usata soprattutto in caso di riparazione delle merci). In questi due casi la presenza dei controlli doganali mira ad accertare che non siano messi in atto delle attività fraudolenti, tendenti all’evasione dei diritti dovuti.

Il controllo doganale è attuato in maniera regolare, e negli anni ha trovato una soglia minima di attuazione. Ad esempio il controllo fisico che avviene con il riscontro effettivo, operato visivamente dai funzionari doganali, non deve essere inferiore al 10 per cento rispetto alle merci soggette a rendicontazione, l’esatta osservanza delle soglie minime, è garantita dall’obbligo di redazione di un verbale di operazioni compiute effettuate all’interno degli uffici competenti. Tale percentuale deve essere garantita anche sul controllo dei sigilli doganali, sigilli obbligatori in caso di carichi in transito sul territorio nazionale o di esportazioni temporanee.

Si deve porre l’accento anche sul fatto che il controllo merci in dogana negli ultimi anni è stato condizionato, soprattutto in virtù dell’Unione Europea che permette il libero transito delle merci all’interno dei suoi confini. Sono molti, infatti, i prodotti che entrano all’interno dei confini UE attraverso i paesi che non hanno un sistema di controlli efficaci, e si muovono solo in seguito all’interno dei confini dei singoli stati nazionali, usufruendo in tal caso della sola assistenza doganale. In tale caso lo sdoganamento UE effettuato in altri paesi, non inficia la valenza di quello che è un controllo fondamentale e che riguarda tutte le merci che si muovono all’interno del nostro paese, ed è per questo che le verifiche sono soprattutto alla ricerca di sistemi fraudolenti, messi in opera da importatori disonesti.

 

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