Sdoganamento UE

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Seguiamo tutte le pratiche che servono allo sdoganamento UE. Una serie di operazioni che permettono a chi esporta dalla Svizzera verso l’Unione Europea di essere equiparato ai fornitori UE, beneficiando così di una cessione intra-comunitaria che evita il pagamento anticipato dell’IVA alla dogana. Un vantaggio competitivo che riduce i costi.
Lo sdoganamento UE, cos'è
Con sdoganamento UE si intende lo sdoganamento di merci importate nel paese in cui entrano nell'UE
(paese di transito) con seguente consegna intracomunitaria esentasse in un altro paese dell'UE
(paese di destinazione) In questi casi, nel paese in cui la merce entra nell'UE non viene corrisposta
l'imposta sulla cifra d'affari all'importazione.
Con lo sdoganamento UE, gli esportatori da stati terzi (per es. la Svizzera) godono di uno "stato UE".
Ciò significa che possono approfittare dei vantaggi delle forniture intracomunitarie nell'area dell'UE,
proprio come i loro concorrenti UE.
Presupposti per lo sdoganamento
Per l'applicazione dello sdoganamento UE devono essere rispettati cumulativamente tutti i seguenti
presupposti:
• l'esportatore possiede un numero di identificazione IVA nel primo paese di ingresso nell'UE, cioè egli è registrato in tale paese a fini relativi all'imposta sugli affari, oppure usa il numero di identificazione IVA di un rappresentante fiscale di tale paese
• il cliente usa ed impiega nei confronti dell'esportatore un numero di identificazione IVA che gli è stato assegnato da un altro paese dell'UE
• l'esportatore è soggetto passivo dell'imposta sulla cifra d'affari all'importazione nel paese di ingresso nell'UE, cioè egli risulta come importatore.
Lo sdoganamento UE è di particolare interesse per imprese svizzere che esportano merci in molti stati dell'UE. La registrazione ai fini dell'imposta sugli affari (ovvero la rappresentanza da parte di un rappresentante fiscale) va effettuata in un paese dell'UE che confini con la Svizzera.

